E’ possibile il recupero di un sottotetto nel NAF con la sola modifica delle falde e non del colmo, che rimane invariato?

Occorre richiamare l’art. 64 comma 1 della L.R. 12/05, ai sensi del quale all’interno dei nuclei di antica formazione “deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l'altezza massima deve intendersi pari all’esistente”.

Nel NAF quindi, in assenza di un limite di altezza massima stabilito dallo strumento urbanistico, l’altezza dell’edificio deve rimanere quella esistente, cioè non è possibile intervenire modificando le quote di colmo e gronda della copertura né la pendenza delle falde.

Infatti, fermo restando le definizioni di altezza derivanti dalle Definizioni Tecniche Uniformi, l’espressione “l'altezza massima deve intendersi pari all’esistente” riportata nella norma regionale è da riferirsi  alla conformazione ed altezza “fisica” della copertura, nelle sue singole parti; la finalità è quella di assicurare, in mancanza di disposizioni in merito alle altezze degli strumenti urbanistici, la conservazione dell’esistente, evitando lo snaturamento del profilo architettonico delle zone di edificato di particolare pregio architettonico come quelle dei NAF.
Pertanto la modifica della pendenza delle falde costituisce modifica di altezza, nel caso di recupero di sottotetto.

Secondo il PGT di Milano, l’unica fattispecie in cui nel NAF si ritrova l’indicazione relativa alle modifiche di altezza degli edifici, per la quale è pertanto possibile modificare le coperture negli interventi di recupero abitativo di sottotetto, riguarda gli edifici ricadenti nella disciplina di cui all’art. 19.2.d di cui al PdR del PGT vigente, previo parere di ammissibilità della Commissione del Paesaggio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella stessa lett. d.

E’ comunque permesso il recupero del sottotetto senza modifica delle altezze di gronda e di colmo e delle linee di pendenza delle falde esistenti, fatta salva l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti. 

FAQ SUE n. 40 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 26/11/2021