Per il recupero di un piano seminterrato ad uso residenziale, è dovuto il contributo di costruzione?

Si, ove il progetto preveda il recupero di una superficie che nello stato di fatto sia senza permanenza di persone.
Come stabilito dall’art. 2 comma 2 della L.R. 7/2017, il recupero dei piani seminterrati è consentito, qualora ottenuto mediante opere edilizie, previo versamento del contributo di costruzione previsto per la specifica qualifica edilizia dichiarata nel progetto in questione.
Di certo le opere ai sensi dell’art. 2 comma 1 non possono essere qualificate di nuova costruzione e pertanto è escluso il regime economico previsto per quest’ultima categoria, assoggettandoli a quanto previsto per la ristrutturazione edilizia, come previsto dalla disposizione di servizio n°3/2018.
Nel caso in cui, invece, sia previsto il recupero di superfici già costituente S.L. è prevista la corresponsione del contributo solo nel caso disciplinato dall’art. 52.3 della L.R. 12/2005.
Inoltre, qualora l’intervento comporti l’incremento del carico urbanistico esistente e la S.L. di progetto sia maggiore di mq. 100, esso è assoggettato anche al reperimento (o in alternativa alla monetizzazione) di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dal Piano di Governo del Territorio (PGT). Nel caso di qualifica dell’intervento come ristrutturazione edilizia è necessaria anche la verifica della dotazione dei parcheggi privati ai sensi dell’art. 8 del PDR del PGT. 

FAQ SUE n. 31 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 26/11/2021